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Sez. 4, Sentenza n. 25216 del 15/05/2014 Ud. (dep. 13/06/2014) Rv. 259385 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Ricorso inammissibile - Rilevabilità di ufficio della nullità - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259385-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena irroganda, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cd. "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309 del 1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. Conf. n. 16252 del 2014, non mass.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)