Sez. 2, Sentenza n. 43399 del 09/09/2015 Ud. (dep. 28/10/2015) Rv. 265170 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Nella specie, la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 185 del 2015, riguardava l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva nelle ipotesi previste dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., come modificato dall'art. 4 L. 5 dicembre 2005, n. 251).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)