Sez. 2, Sentenza n. 1589 del 15/02/1991 (Rv. 470943 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda. | Nullità ex art. 1421 cod. civ. - Rilevabilità d'ufficio - Deducibilità per la prima volta in grado di appello - Possibilità - Condizioni.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda.
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio né può essere dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella originariamente proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)