diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Motivi – Violazione di legge – Riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di motivazione apparente – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279284-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)