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Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279435 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Riconducibilità ad essa del travisamento della prova - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279435-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)