diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 270080 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di motivazione meramente apparente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270080-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ravvisando il vizio di violazione di legge per omessa motivazione, per aver ritenuto la sussistenza di indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi anche con le ragioni di una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)