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Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 24/12/1992 (Rv. 480106 - 01)

Fidejussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Fidejussione cauzionale - Natura - Funzione - Disciplina - Clausola di esigibilità dal garante, a semplice richiesta del pagamento immediato del credito - Incompatibilità con la eccezione ex artt. 1247 e 1251 cod. civ. - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480106-01

Fidejussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

La fidejussione cauzionale (o cauzione fidejussoria o assicurazione cauzionale) costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia fra il deposito cauzionale e la fideiussione, la quale pur avendo come parte un'impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire il pagamento di una cauzione. Trattandosi di contratto atipico, la sua esatta natura e regolamentazione vanno desunte, caso per caso, dalle clausole concretamente stipulate dalle parti, pur essendo in principio applicabile la disciplina della fidejussione i cui elementi sono prevalenti. In particolare, la clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito a semplice richiesta, non è incompatibile con le tipiche eccezioni fidejussorie, quali quelle fondate sugli articoli 1247 (compensazione opposta dal garantito) e 1251 cod. civ. (esclusione della garanzia per il debitore che abbia pagato il debito pur potendo opporre la compensazione) quando ricorrano i presupposti della compensazione in senso tecnico, cui è subordinata l'applicabilità delle norme richiamate, e cioè che si tratti di debiti reciproci scaturenti da rapporti diversi e non di contrapposte posizioni debitorie e creditorie nascenti dallo stesso rapporto che si risolvono in una questione contabile di dare e di avere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1247, Cod. Civ. art. 1251, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)