diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7670 del 13/06/1983 Ud. (dep. 29/09/1983) Rv. 160314 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - CRITERI DETTATI DALL'ART. 43 COD. PEN. - LORO APPLICABILITÀ - ANCHE ALLA COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI INDICATI DALL'ART. 2236 COD. CIV. - LORO IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160314-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - CRITERI DETTATI DALL'ART. 43 COD. PEN. - LORO APPLICABILITÀ - ANCHE ALLA COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI INDICATI DALL'ART. 2236 COD. CIV. - LORO IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO.*

Anche se la sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione, per la peculiarità dell'Esercizio dell'arte medica e per le difficoltà dei casi particolari, tuttavia tale valutazione deve pur sempre essere effettuata nell'ambito dei criteri dettati, per la individuazione della colpa, dalla norma di cui all'art. 43 cod. pen.. l'accertamento della colpa, pertanto, non può essere effettuato in base agli elementi dettati dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'Obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tranne che nella ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave. L'applicazione della predetta norma, non può avvenire né con interpretazione analogica, perché vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi generali, né per interpretazione estensiva, data la completezza e l'omogeneità della disciplina penale dell'elemento psicologico del reato. Ne consegue che la disposizione contenuta nell'art. 2236 cod. civ. non può esplicare alcun effetto restrittivo sulla disciplina dell'elemento psicologico del reato. (Conf mass n 150650 ed ivi citate; (contra mass n 149218 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)