Sez. 4, Sentenza n. 10289 del 18/12/1989 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184881 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA NON CAUSATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE - INCIDENZA SULLA COLPA PENALE - ESCLUSIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA NON CAUSATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE - INCIDENZA SULLA COLPA PENALE - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 2236 cod. civ. secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'Obbligo del risarcimento del danno quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvo che il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave, è diretta unicamente a disciplinare l'Obbligo del risarcimento nel rapporto contrattuale citato, nonché in caso di responsabilità aquiliana, ma in nessun caso può essere estesa all'ordinamento penale al fine di determinare un'ipotesi di non punibilità per fatti commessi con grado di colpa non grave. (fattispecie in tema di responsabilità penale del medico). (Conf mass n 150650; (Conf mass n 160314, ed ivi citata; (Conf mass n 176416; (contra mass n 149218, e ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)