Sez. L, Sentenza n. 4452 del 02/07/1983 (Rv. 429338 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO SORTO DOPO L'INIZIO DEL PERIODO D'INTERDIZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - PRINCIPI EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 22 DEL D.P.R. N. 1026/1976 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO SORTO DOPO L'INIZIO DEL PERIODO D'INTERDIZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - PRINCIPI EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 22 DEL D.P.R. N. 1026/1976 - IRRILEVANZA.*
L'art. 2126 cod. civ. - che, in relazione al rapporto di lavoro, deroga ai principi generali sugli effetti della nullità del contratto - è una norma eccezionale insuscettibile d'interpretazione analogica e, comunque, anche a prescindere dal divieto posto dall'art. 14 delle preleggi, non può essere invocato per sostenere che l'indennità di maternità spetti anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sorto dopo l'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. Nè, a tal fine, giova richiamare l'art. 22 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (recante il regolamento di esecuzione della legge), il quale prende in esame la situazione delle lavoratrici che prestino attività durante il periodo d'interdizione; invero - poiché i regolamenti di esecuzione possono contenere soltanto norme secondarie o secundum legem, derivabili per via d'interpretazione e di deduzione dalle norme primarie poste dalla legge, oppure anche norme praeter legem, di carattere complementare o integrativo, ma mai norme contra legem - il menzionato art. 22 deve ritenersi illegittimo sotto il profilo di eccesso di potere regolamentare, atteso che la legge n. 1204 del 1971 è, invece, informata, come la precedente normativa, al principio che l'esistenza del diritto alle prestazioni va accertata con riferimento al momento d'inizio dell'interdizione obbligatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)