Sez. L, Sentenza n. 10192 del 20/11/1996 (Rv. 500670 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Contratto di arruolamento marittimo con lavoratrice in stato di gravidanza - Inidoneità della lavoratrice all'imbarco ex n. 24 dell'allegato al R.D.L. n. 1773 del 1933 - Conseguente nullità del contratto - Diritto della lavoratrice alla indennità di maternità ex art. 15 legge 1204 del 1971 - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
Il diritto all'indennità di maternità prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela della lavoratrice madre, presuppone la costituzione di un valido rapporto di lavoro anteriore allo stato di gravidanza, onde con riguardo a contratto di arruolamento marittimo tale indennità non spetta in caso di nullità del contratto perché concluso in violazione della norma di cui al n. 24 dell'allegato al R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 (recante norme sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria) che (senza perciò dar luogo a dubbi di costituzionalità trattandosi di norma diretta a salvaguardare valori tutelati anche nella Carta costituzionale, quali la maternità e la salute) considera causa di inidoneità assoluta ai servizi di bordo lo stato di gestazione per tutta la sua durata non rilevando ai fini del diritto alla menzionata indennità la previsione dell'art. 2126 cod. civ., riguardante solo gli effetti retributivi del lavoro prestato in esecuzione del contratto nullo e non applicabile, per il suo carattere eccezionale, ad una prestazione di natura previdenziale, quale l'indennità di maternità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)