Sez. 6, Sentenza n. 16398 del 22/03/2016 Ud. (dep. 20/04/2016) Rv. 266797 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure a difesa della proprietà, del possesso o del credito - Condotta elusiva - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., la condotta di elusione del provvedimento del giudice può consistere in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una condotta di inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è necessaria la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva considerato lecita la condotta dell'imputato che non si era limitato a non ottemperare all'ordine del giudice, ma aveva ostacolato l'esecuzione del provvedimento, sostituendo un lucchetto di un cancello che avrebbe consentito ad altri di accedere e di esercitare un diritto di passaggio sul suo fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)