Sez. 6, Sentenza n. 6863 del 15/01/2009 Ud. (dep. 17/02/2009) Rv. 243530 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile prescrivente misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito - Condotta elusiva - Nozione - Mero inadempimento - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie: inadempimento di un provvedimento del giudice avente ad oggetto l'esecuzione di opere per far cessare immissioni rumorose.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto che il mero rifiuto del soggetto passivo di adempiere al provvedimento del giudice che ordina l'esecuzione di opere di insonorizzazione per far cessare le immissioni rumorose non integri gli estremi della "elusione" penalmente rilevante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)