Sez. 6, Sentenza n. 51668 del 25/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 261450 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile prescrivente misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito - Condotta elusiva - Nozione - Mero inadempimento - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in riferimento alla condotta degli inquilini di un appartamento che non avevano consentito l'immediato accesso nell'unità abitativa al proprietario il quale era stato autorizzato ad entrare nell'immobile dal giudice civile, ex art. 700 cod. proc. civ., anche forzando la porta e sostituendo la serratura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)