Sez. L, Sentenza n. 550 del 21/01/1987 (Rv. 450284 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLO ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - PRESCRIZIONE BREVE - OPERATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLO ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - PRESCRIZIONE BREVE - OPERATIVITÀ.*
In ordine al credito dell'Inail per il regresso (ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore indennizzato, mentre il diritto all'accertamento ed alla liquidazione di tale credito è soggetto, in Mancanza di speciali Disposizioni, alla prescrizione ordinaria decennale che decorre dal momento in cui essa può esser fatta valere, invece il diritto alla riscossione delle somme dovute dal datore di lavoro dopo la liquidazione operata dall'Inail è soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 112, secondo comma, d.P.R. cit., la quale decorre dal momento in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile, e può essere interrotta non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche da qualsiasi altro atto, anche stragiudiziale, che valga a costituire in mora il debitore. (V 502/85, mass n 438709; (V 3192/84, mass n 435235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)