Sez. L, Sentenza n. 3720 del 01/06/1988 (Rv. 458975 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - DECORRENZA.*
Il termine prescrizionale triennale, contemplato dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 perché il lavoratore assicurato possa azionare il diritto alle prestazioni dovute dall'Inail in caso di infortunio sul lavoro (come anche di malattia professionale) decorre - non già dall'epoca dell'evento (ossia dalla data in cui si è verificato l'infortunio) - ma dal momento della manifestazione del danno, ossia da quello in cui lo stesso - ed i postumi eventualmente conseguiti con nesso di causalità dall'infortunio - abbia raggiunto la misura minima indennizzabile. (V 557/88, mass n 457058; (V 550/87, mass n 450284; (V 1850/87, mass n 451196).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)