diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 526 del 17/02/1976 (Rv. 379190 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO - DANNO INGIUSTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LESIONE DELL'INTERESSE DI TERZI - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DI UNA PRECEDENTE COMPRAVENDITA NON TRASCRITTA - RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO ILLECITO DEL SECONDO ACQUIRENTE DELLO STESSO IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379190-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO - DANNO INGIUSTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LESIONE DELL'INTERESSE DI TERZI - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DI UNA PRECEDENTE COMPRAVENDITA NON TRASCRITTA - RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO ILLECITO DEL SECONDO ACQUIRENTE DELLO STESSO IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non puo configurarsi l'ipotesi del danno ingiusto, a norma dell'art 2043 cod civ, nel comportamento di chi agisce nell'Esercizio di un proprio diritto, ancorche tale comportamento cagioni a terzi un pregiudizio, con la lesione di un loro interesse e cio, a maggior ragione, quando questo pregiudizio rientra nella normale previsione della stessa norma che il diritto del primo riconosce. Deve, pertanto, negarsi che la semplice conoscenza dell'esistenza di una precedente compravendita non trascritta possa giustificare la affermazione di una responsabilita per fatto illecito, ex art 2043 cod civ, del secondo acquirente dello stesso immobile, che trascriva il proprio atto di acquisto; salvo, ovviamente, il caso in cui vi sia la prova di un'Azione preordinata allo scopo di frodare le ragioni del precedente acquirente, sia pure al solo fine limitato del risarcimento del danno. (Conf 942/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)