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Sez. L, Sentenza n. 3156 del 05/03/2002 (Rv. 552820 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Procedimento davanti al giudice di pace - Decadenza del convenuto dalla possibilità di chiamare in causa un terzo - Termine di riferimento - Comparsa di risposta - Esclusione - Prima udienza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552820-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

La previsione della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto non ne manifesti l'intenzione nella comparsa di risposta, non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace. La mancanza di termini di costituzione in giudizio delle parti anteriormente alla prima udienza e le particolari modalità di costituzione del convenuto (il quale, al pari dell'attore, ha facoltà di proporre oralmente le proprie difese) che caratterizzano il procedimento dinanzi al giudice di pace inducono, infatti, a ritenere che l'eventuale suddetta decadenza sia ricollegabile in tale procedimento soltanto alla prima udienza e non ad un termine o difesa anteriore (v. Corte cost. n. 154 del 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)