Sez. 2, Sentenza n. 15370 del 01/12/2000 (Rv. 542347 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Decadenza ex art. 167 cod. proc. civ. - Applicabilità nel giudizio davanti al giudice di pace - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
La previsione della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto non ne manifesti l'intenzione nella comparsa di risposta, di cui all'art. 167 cod. proc. civ., non è applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace (v. Corte Cost. n. 154/97).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)