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Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 19/02/2004 (Rv. 570304 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Chiamata in causa del terzo - Obbligo di farne dichiarazione in comparsa di risposta a pena di decadenza - Sussistenza - Esclusione - Termine ultimo per richiedere la chiamata -Prima udienza effettiva.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570304-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

La chiamata in causa del terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate dagli artt. 167, terzo comma, e 269, secondo comma, cod.proc.civ., per cui il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione, ed anche in una udienza successiva, qualora in prima udienza il convenuto sia comparso di persona, e il giudice, senza opposizione dell'altra parte e senza svolgere alcuna attività, abbia spostato l'udienza per consentire in quella sede al convenuto di costituirsi, formulando in quella udienza domande ed eccezioni, ivi compresa l'istanza di chiamata in causa del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)