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Sez. 5, Sentenza n. 42791 del 19/09/2016 Cc. (dep. 10/10/2016) Rv. 268459 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione della persona offesa presentata presso la segreteria del P.M. - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268459-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È legittima la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presso la segreteria del P.M., da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, stante la previsione di cui all'art. 126 disp. att. cod. proc. pen., per la quale il P.M., nel caso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al Gip dopo la presentazione dell'opposizione della P.O. ovvero dopo la scadenza del termine non perentorio dei dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A detta alternativa per il P.M., corrisponde, infatti, la duplice possibilità per la p.o.di depositare l'atto di opposizione - oltre che presso la cancelleria del Gip investito della predetta richiesta di archiviazione - anche presso l'ufficio del P.M. ed, in quest'ultimo caso, non possono esserle addebitati i ritardi nella trasmissione dell'atto di opposizione dovuti a inefficienze dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)