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Sez. 5, Sentenza n. 1623 del 12/04/1999 Cc. (dep. 18/06/1999) Rv. 213807 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Impugnazione - Esclusione - Applicazione delle norme sulla spedizione dell'atto (art. 583 cod. proc. pen.) - Esclusione - Normativa applicabile.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213807-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso cod. proc. pen., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma cod. proc. pen.. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta "de plano", appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)