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Sez. 2, Sentenza n. 161 del 27/11/2012 Cc. (dep. 04/01/2013) Rv. 254049 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione della persona offesa depositata in ufficio giudiziario diverso dalla Procura competente - Successivo ritardo nella trasmissione - Irrilevanza - Inammissibilità dell'opposizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254049-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 408 cod. proc. pen. e dopo l'emissione del decreto di archiviazione. (Nella specie la Corte, pur confermando il carattere ordinatorio del termine per la proposizione dell'opposizione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 582 cod. proc. pen., non avendo quest'ultima natura di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)