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Sez. 5, Sentenza n. 32170 del 12/04/2016 Cc. (dep. 25/07/2016) Rv. 267495 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione della persona offesa depositata in ufficio giudiziario incompetente - Successivo ritardo nella trasmissione - Inammissibilità dell'opposizione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267495-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., dopo l'emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l'utilizzabilità per la presentazione dell'opposizione di qualsiasi modalità - e quindi anche del servizio postale - che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo è in ogni caso tenuto al rispetto del termine suddetto, assumendosi, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione proposta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)