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Sez. L, Sentenza n. 1571 del 17/03/1981 (Rv. 412228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DI UNA PLURALITA DI DIPENDENTI DA IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI PER MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - QUALIFICAZIONE COME LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DI UNA PLURALITA DI DIPENDENTI DA IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI PER MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - QUALIFICAZIONE COME LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONDIZIONI.*

Anche nel settore delle costruzioni edili, il licenziamento di una pluralita di dipendenti, che venga da costoro impugnato per Mancanza di giustificato motivo, puo qualificarsi come licenziamento collettivo per riduzione di personale, al fine della inapplicabilita della disciplina dei licenziamenti individuali (art 11 secondo comma della legge 15 luglio 1966 n 604 ed art 1 dello accordo interconfederale erga omnes del 20 dicembre 1950), solo qualora il datore di lavoro deduca e dimostri un ridimensionamento dell'impresa, implicante la soppressione dei posti di lavoro corrispondenti all'attivita svolta dal personale licenziato. (V 5579/78, mass nn 395363 e 395364; (V 2999/77, mass n 386556).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)