Sez. L, Sentenza n. 5579 del 28/11/1978 (Rv. 395363 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ESTREMI - MANCANZA - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITA - LICENZIAMENTO PER FINE LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI - INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRESA EDILIZIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ESTREMI - MANCANZA - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITA - LICENZIAMENTO PER FINE LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI - INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRESA EDILIZIA.*
Perche un licenziamento possa essere qualificato come collettivo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 11 della legge 15 luglio 1966 n 604, non basta il semplice estremo del licenziamento di una pluralita di dipendenti (nella specie, due) da effettuare peraltro con l'espletamento della particolare procedura prevista dagli accordi interconfederali 5 maggio 1965, sui licenziamenti collettivi nell'industria, ma occorre che venga effettuato il ridimensionamento dell'impresa attraverso la concreta soppressione dei posti di lavoro corrispondenti all'attivita svolta dai dipendenti licenziati. Pertanto, in Mancanza degli estremi anzidetti, il licenziamento ricade nell'ambito di applicazione delle norme concernenti i licenziamenti individuali, anche se si tratta di licenziamenti per fine lavoro nelle costruzioni edili. L'Onere probatorio dell'inapplicabilita della legge n 604 del 1966, ai sensi del secondo comma dell'art 11 della stessa legge, incombe sull'impresa edilizia. (V 2999/77, mass n 386556; (V 374/75, mass n 373619).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)