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Sez. 2, Sentenza n. 1 del 09/01/1996 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 204029 - 01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Requisiti - Enunciazione del fatto | Generica enunciazione del fatto - Nullità della richiesta - Esclusione - Ragioni - Dichiarazione di nullità - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità.
Stato
decisa il 1996-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204029-01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Requisiti - Enunciazione del fatto

Deve considerarsi provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ritenendo del tutto generica la contestazione del fatto, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio "ex" artt. 178 lett. b) e c), 179, e 180 cod. proc. pen., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero; per la mancanza o incompletezza dell'enunciazione del fatto, che pure costituisce uno dei requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 417, lett. b), cod. proc. pen., non è prevista infatti alcuna nullità, ed è peraltro consentito al pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, procedere a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)