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Sez. 5, Sentenza n. 42 del 12/01/1995 Cc. (dep. 01/02/1995) Rv. 200464 - 01

Nullità processuali - Atti abnormi | Richiesta di rinvio a giudizio - Insufficiente enunciazione del fatto - Ordinanza dibattimentale che ne dichiara la nullità e restituisce gli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Mancata previsione della nullità - Possibilità di modificare l'imputazione nell'udienza preliminare.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200464-01

Nullità processuali - Atti abnormi

È abnorme l'ordinanza che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'insufficiente enunciazione del fatto e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero. Una siffatta nullità, invero, non è prevista dalla legge processuale, mentre è consentito nell'udienza preliminare procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)