Sez. L, Sentenza n. 4917 del 20/09/1982 (Rv. 422925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - NOZIONE.*
L'infortunio "in itinere" può essere compreso nella tutela assicurativa ogni qual volta l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni di lavoro sia richiesta "ex necessitate" o dal modo della sua esecuzione, imposta dal datore di lavoro o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché fra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro, quale può ritenersi sussistente quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore, in stretta relazione con le mansioni affidategli, ovvero quando il lavoratore abbia dovuto percorrere una strada determinata, che, conducendo esclusivamente al luogo del lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. (Conf 2488/78, mass n 391859).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)