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Sez. U, Sentenza n. 2460 del 19/05/1978 (Rv. 391832 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DI UN MEDICO CON UNA IMPRESA PRIVATA CONVENZIONATA CON L'ENPI IMPLICANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA NELLA INFERMERIA DI FABBRICA, CON RETRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391832-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DI UN MEDICO CON UNA IMPRESA PRIVATA CONVENZIONATA CON L'ENPI IMPLICANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA NELLA INFERMERIA DI FABBRICA, CON RETRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*

Al fine dell'identificazione di un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione amministrativa, requisiti necessari e sufficienti sono la natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro ed il vincolo di subordinazione del dipendente. Pertanto, deve ritenersi di pubblico impiego il rapporto del medico, che presta servizio nell'infermeria di una fabbrica appartenente ad un'impresa privata convenzionata con l'ente nazionale prevenzione infortuni (al quale la legge 19 dicembre 1952 n 2390 ha riconosciuto la personalita giuridica pubblica), venendo retribuito mensilmente da quest'ultimo, essendo assoggettato ad orari di lavoro, e potendo farsi sostituire, in caso di allontanamento, solo da un collega gradito al direttore di Sede dell'ente. Ne la pubblicita del rapporto e esclusa dall'assenza di un formale atto di nomina, potendo essere questo sostituito dalla scrittura costitutiva del rapporto stesso, dalla quale si rilevi la volonta dell'ente di inserire il medico nella propria organizzazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. (V 1885/76, mass n 380686).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/12/1952 num. 2390, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)