Sez. U, Sentenza n. 6444 del 11/12/1979 (Rv. 403181 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - REQUISITI - RAPPORTO TRA L'ENPI ED UN SUO DIPENDENTE - MANSIONI IMPIEGATIZIE SVOLTE DA QUEST'ULTIMO NELL'INFERMERIA COSTITUITA DA DETTO ENTE PRESSO LA FABBRICA DI UNA IMPRESA CON ESSO CONVENZIONATA - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI UN FORMALE ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - REQUISITI - RAPPORTO TRA L'ENPI ED UN SUO DIPENDENTE - MANSIONI IMPIEGATIZIE SVOLTE DA QUEST'ULTIMO NELL'INFERMERIA COSTITUITA DA DETTO ENTE PRESSO LA FABBRICA DI UNA IMPRESA CON ESSO CONVENZIONATA - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI UN FORMALE ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*
Al fine dell'identificazione di un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione amministrativa, requisiti necessari e sufficienti sono la natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro e l'inserimento del lavoratore nell'apparato organizzativo dell'ente. Configura, pertanto, un rapporto di pubblico impiego quello che si instaura tra l'ENPI ed un suo dipendente, che, venendo retribuito da tale ente pubblico, sia incaricato di svolgere mansioni impiegatizie nell'infermeria costituita dal predetto ente presso la fabbrica di un'impresa con esso convenzionata, essendo irrilevante la Mancanza di un formale atto di nomina. (V 2460/78, mass n 391832; (V 2428/78, mass n 391831; (V 1885/76, mass n 380686).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/12/1952 num. 2390, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)