diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3301 del 20/12/1985 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172080 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE FRAZIONATA DEI PERIODI - NON LEGITTIMITÀ - REIEZIONE DELLA ISTANZA PER UN PERIODO PRESO IN ESAME - VALORE.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172080-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE FRAZIONATA DEI PERIODI - NON LEGITTIMITÀ - REIEZIONE DELLA ISTANZA PER UN PERIODO PRESO IN ESAME - VALORE.*

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non è consentita un'autonoma e frazionata valutazione dei vari semestri, dovendosi accertare, nella globalità, la partecipazione del condannato all'opera rieducativa. Tuttavia, una volta che sia stata respinta l'istanza di riduzione della pena sotto il profilo che il condannato, per il periodo preso in esame, non ha dato prova di partecipazione all'opera rieducativa e che la relativa ordinanza sia divenuta irrevocabile, sul punto si Forma il giudicato. Ne deriva che, se il condannato presenta una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del giudicato precedente, talché è inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione ai fini della concessione della riduzione di pena per il periodo stesso. (V mass n 159462; (Conf mass n 162357; (Conf mass n 148152 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)