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Sez. U, Sentenza n. 10049 del 16/11/1996 (Rv. 500580 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento compromissivo del prestigio della magistratura - Appartenenza a loggia massonica non segreta per il periodo successivo alla deliberazione del Cons. Sup. Magistratura in data 14 marzo 1990 - Configurabilità - Elemento psicologico - Estremi.
Stato
decisa il 1996-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500580-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

È correttamente motivata la decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale, nello stabilire che non può essere consentita l'affiliazione di un magistrato a loggia massonica (anche non segreta) e nel valutare l'elemento psicologico dell'incolpato (nella specie, affiliatosi nel 1975 e dimessosi nel maggio del 1992), abbia ritenuto che la deliberazione del Cons. Sup. Magistratura in data 14 marzo 1990 (espressiva di un giudizio di riprovevolezza circa l'appartenenza a tale genere di organizzazione), facilmente conoscibile siccome di natura pubblica, avrebbe dovuto indurre il magistrato stesso ad un distacco immediato dalla loggia di appartenenza e che il medesimo, essendosi, invece, astenuto dal prendere iniziative in tal senso, si era reso colpevole di non avere percepito il pregiudizio che con il suo comportamento aveva arrecato alla propria immagine di magistrato ed all'Ordinamento Giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)