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Sez. U, Sentenza n. 9333 del 25/10/1996 (Rv. 500213 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Comportamento compromissivo del prestigio della magistratura - Accertamento - Appartenenza del magistrato a loggia massonica non segreta in periodo precedente alle deliberazioni del C.S.M. in data 22 marzo 1990 e 14 luglio 1993 - Rilevanza - Condizioni - Elemento psicologico - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500213-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura può ritenere sussistente la responsabilità del magistrato, "per violazione dell'obbligo di diligenza e di avvedutezza" nell'avere partecipato a loggia massonica non segreta (in periodo antecedente alle deliberazioni con le quali il C.S.M., in data 22 marzo 1990 e 14 luglio 1993, espresse un giudizio di riprovevolezza circa l'appartenenza dei magistrati alla massoneria), solo dopo avere valutato se, anche in presenza dei suindicati elementi, egli avesse potuto avere piena consapevolezza dell'incompatibilità esistente tra il suo stato di magistrato e la permanenza nella massoneria. L'eventuale difetto di motivazione circa tale elemento psicologico non può ritenersi superato dalla circostanza che la stessa sezione rilevi la natura meramente "ricognitiva" (di un apprezzamento già espresso dalla generalità dei consociati) delle due citate deliberazioni, in quanto l'esistenza della responsabilità è intimamente connessa alla consapevolezza che l'incolpato avrebbe potuto avere dell'incompatibilità summenzionata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)