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Sez. U, Sentenza n. 20933 del 30/09/2009 (Rv. 610513 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - Amministratori di società - Responsabilità solidale - Fondamento - Obbligo di vigilanza sul regolare andamento della società.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610513-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società, chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. (Fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)