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Sez. L, Sentenza n. 200 del 09/01/1981 (Rv. 410610 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE D'APPELLO - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN MAGISTRATO GIA INVESTITO DELLA COGNIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410610-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE D'APPELLO - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN MAGISTRATO GIA INVESTITO DELLA COGNIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

La legge non commina la nullita della sentenza di appello per il motivo che abbia partecipato al collegio un giudice che aveva conosciuto della causa in primo grado, ma fa soltanto Obbligo al giudice stesso di astenersi dal conoscerne nei gradi successivi. Qualora, pero, il giudice non si astenga, unico rimedio consentito alle parti e quello della ricusazione del giudice nei modi e nei termini di legge, e pertanto, nel caso in cui le parti non si siano avvalse di tale rimedio, nessuna di esse potra, poi, eccepire la nullita della sentenza, richiamandosi alla indicata irregolarita processuale. (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)