diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8191 del 26/04/1999 Ud. (dep. 24/06/1999) Rv. 214765 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Fattispecie introdotta con l'art. 1 della l. 16 luglio 1997 - Previsione della consumazione del reato solo attraverso una violazione di legge o di regolamento - Sussistenza - Comportamento di amministratori comunali che acquisiscano un immobile alla mano pubblica, anziché attraverso la procedura espropriativa, mediante contratto di acquisto dal privato proprietario - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214765-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

Poiché in base all'art. 323 cod. pen. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234) si deve escludere rilevanza penale a quei comportamenti che non si concretino in violazioni di legge o di regolamento, non ricorrono gli estremi del reato nel comportamento di amministratori comunali i quali, al fine di evitare gli indugi della procedura espropriativa, acquisiscano un immobile scegliendo la procedura contrattuale con il privato. (Nella specie si era addivenuti alla stipulazione di un contratto in forza del quale si pattuiva l'acquisto dell'immobile dietro pagamento di un prezzo in misura corrispondente a quello di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, pari al triplo della normale indennità di espropriazione - spettante, in sede espropriativa, solo a proprietari coltivatori diretti - pur nella consapevolezza da parte dei pubblici amministratori che i venditori non rivestivano tale qualità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)