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Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 21/11/1996 (Rv. 500699 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Separazione di questa dall'opposizione e rimessione dinanzi al giudice delegato al fallimento - Necessità - Ipotesi di carattere pregiudiziale della riconvenzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500699-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la remissione dell'intera controversia al giudice in sede fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere e decidere su questa, nonché disporre la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)