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Sez. 2, Sentenza n. 10676 del 13/10/1995 (Rv. 494220 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo - Competenza del giudice preventivamente adito - Dichiarazione di incompetenza e di nullità del decreto ingiuntivo - Obbligo del giudice dell'opposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494220-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

La nozione di continenza comprende anche quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause di cui le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta e da risolvere con efficacia di giudicato costituiscano il necessario presupposto della definizione del giudizio successivo, nel senso cioè della sussistenza tra le due cause di un nesso di, pregiudizialità logico giuridica, come avviene quando le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela dei diritti che derivino dallo stesso rapporto negoziale ed il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più soluzioni comuni (fattispecie in cui la domanda precedentemente proposta aveva ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di fornitura e quella proposta successivamente il pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 639

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)