Sez. 5 - , Sentenza n. 4802 del 24/02/2017 (Rv. 643288 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina successiva alla l. n. 248 del 2006 - Giurisdizione del giudice tributario – Natura del credito – Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono devolute - a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006, che ha carattere innovativo e non interpretativo - alla giurisdizione del giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)