diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 17111 del 11/07/2017 (Rv. 644920 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina successiva alla l. n. 248 del 2006 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644920-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)