Sez. 1, Sentenza n. 12969 del 17/01/2014 Cc. (dep. 19/03/2014) Rv. 262146 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992 - Estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo cod. proc. pen. - Possibilità di applicazione in sede esecutiva - Sussistenza Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art 445, comma secondo cod. proc. pen., non impedisce che, in sede esecutiva sia disposta la confisca prevista dall'art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, l'intervento ablativo previsto dall'art. 12 sexies cit. al fine di evitare il proliferare della ricchezza di provenienza non giustificata nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale, è stato configurato in deroga alla disciplina dell'art. 240 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)