Sez. 2, Sentenza n. 12325 del 04/03/2010 Ud. (dep. 29/03/2010) Rv. 247012 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 - Applicabilità nel caso di estinzione del reato - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Nell'ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento. (Fattispecie relativa al reato di usura, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della confisca ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992, ostandovi il tenore letterale della disposizione, che postula una sentenza di condanna o di "patteggiamento" e non il mero proscioglimento per estinzione del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)