Sez. 1, Sentenza n. 2182 del 01/03/1991 (Rv. 471115 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie. | Svalutazione monetaria - Prova di un determinato status professionale - Insufficienza.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie.
In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine della risarcibilità, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, l'onere probatorio gravante sul creditore non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato "status" professionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo, e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli (ove tempestivamente riscosso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)