Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 06/09/1994 (Rv. 487842 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Diritto del professionista all'onorario - Credito di valuta - Danno da svalutazione monetaria - Onere probatorio a carico del professionista.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Il diritto del professionista all'onorario costituisce un credito di valuta che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del debitore; esso dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre grava sul professionista l'onere di provare, anche alla stregua di presunzioni semplici, l'ulteriore danno, a norma del comma secondo dell'art. 1224 cod. civ.. Tuttavia, al fine della risarcibilità di tale maggior danno, che si assume derivato dalla svalutazione monetaria, l'onere probatorio suddetto non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato "status" professionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli (ove tempestivamente riscosso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)