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Sez. 3, Sentenza n. 4002 del 16/06/1986 (Rv. 446824 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446824-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*

Il tentativo di conciliazione - previsto per il rito del lavoro dall'art. 420 cod. proc. civ. e per le controversie agrarie dall'art. 7 della legge n. 320 del 1963 - ancorché obbligatorio non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice del merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se sussista o meno una qualche anche remota possibilità di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. (Conf 1113/83, mass n 425890; (Conf 95/79, mass n 396156).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)