Sez. 3, Sentenza n. 4002 del 16/06/1986 (Rv. 446824 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
Il tentativo di conciliazione - previsto per il rito del lavoro dall'art. 420 cod. proc. civ. e per le controversie agrarie dall'art. 7 della legge n. 320 del 1963 - ancorché obbligatorio non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice del merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se sussista o meno una qualche anche remota possibilità di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. (Conf 1113/83, mass n 425890; (Conf 95/79, mass n 396156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)