Sez. 3, Sentenza n. 49397 del 16/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004) Rv. 230652 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale - Impossibilità giuridica di eseguire l'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consegue "ope legis" in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)