Sez. 5, Sentenza n. 18840 del 03/04/2007 Cc. (dep. 16/05/2007) Rv. 236922 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del termine di dieci giorni - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del PM, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione - proposta dalla persona offesa - per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un'espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito; d'altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice ma contro una richiesta del Pubblico Ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)