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Sez. 2, Sentenza n. 15888 del 16/03/2006 Cc. (dep. 08/05/2006) Rv. 234243 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Violazione del termine di dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - Inammissibilità dell'atto di opposizione - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234243-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dichiari l'inammissibilità dell'opposizione non depositata nella cancelleria del Gip nel termine di dieci giorni - previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. e decorrente dall'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa -, in quanto, essendo i termini stabiliti a pena di decadenza, ex art. 173, comma primo, cod. proc. pen., solo quelli stabiliti dalla legge, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, il suddetto termine non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito. Né tale perentorietà è desumibile dalla normativa della disciplina delle impugnazioni, posto che l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)