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Sez. 6, Sentenza n. 38944 del 18/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 228329 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Deposito della relativa dichiarazione - Possibilità di effettuazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovi la persona offesa - Esclusione - Necessità che l'atto pervenga nel termine di cui al comma terzo dell'art. 408 cod.proc.pen. presso la cancelleria del giudice procedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228329-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell'art. 582 cod.proc.pen., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell'art. 408 cod.proc.pen.. (In motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimitato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto che l'opposizione costituisce una mera forma di "collaborazione" con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura ben diverse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)